Come è noto dal 01/01/2018 ai commercianti è vietato dare borse/sacchetti in omaggio ai propri clienti: l’addebito al cliente dell’importo va indicato sullo scontrino e va assoggettato ad IVA tramite lo scorporo ovvero la “ventilazione” del corrispettivo.
Le violazioni sono punite con la sanzione da €2.500 a €25.000 incrementata di 4 volte del massimo nel caso in cui “la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica, oppure un valore di queste ultime superiori al 10 per cento del fatturato del trasgressore”.
L’obbligo in esame non interessa le borse di carta/tessuti di fibre naturali/poliammide o in materiali diversi da polimeri.
È necessario provvedere ad adeguare il registratore di cassa in quanto l’ammontare del corrispettivo della cessione della borsa/sacchetto deve essere evidenziato sullo scontrino.