Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto attuativo, è finalmente operativo il credito d’imposta a sostegno degli investimenti pubblicitari incrementalinoto anche come “Bonus pubblicità”.

Agevolazione fiscale, nella forma del credito d’imposta, sugli investimenti pubblicitari incrementali programmati ed effettuati su:

  • stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali, anche on-line);
  • sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale in riferimento al biennio 2017-2018.

Le domande per l’accesso all’agevolazione andranno presentate a decorrere dal prossimo 22 settembre ed entro il 22 ottobre.

– A CHI SPETTA

spetta ai titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore complessivo superi di almeno l’1 per cento gli investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione ( per cui se nel 2017 si è investito 10.000€ per beneficiare del bonus occorre che nel 2018 venga speso almeno l’1% in più rispetto ai 10.000€ dell’anno prima).

Per “stessi mezzi di informazione” si intendono non le singole testate giornalistiche o radiotelevisive, bensì il tipo di canale informativo: stampa, da una parte, emittenti radiofoniche e televisive, dall’altra. Nel caso di investimenti pubblicitari articolati su entrambi i mezzi di informazione, l’incremento relativo all’investimento pubblicitario per il quale si chiede il credito d’imposta è verificato e calcolato distintamente in relazione ai due mezzi informativi.

L’AMMONTARE DEL CREDITO

Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, percentuale che viene elevata al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali (al netto dei costi di intermediazione e di altre eventuali spese accessorie) su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche online, nonché nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Per quanto riguarda la stampa online, il documento precisa che gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta al Tribunale o al ROC, e comunque dotate della figura del Direttore Responsabile.

Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari (tra cui le televendite, per quanto riguarda le tv locali).

– COME PRESENTARE LA DOMANDA

I soggetti interessati a fruire del beneficio devono presentare, nel periodo 1.3 – 31.3 di ciascun anno, un’apposita istanza telematica tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello predisposto che rappresenta inizialmente una prenotazione del beneficio.

Successivamente devono essere trasmessi con la stessa modalità i seguenti documenti:

  • i dati identificativi dell’azienda/ente non commerciale/lavoratore autonomo;
  • il costo complessivo degli investimenti effettuati o da effettuar nel corso dell’anno;
  • l’ammontare del credito d’imposta richiesto.

Per il 2018 l’istanza telematica deve essere presentata dal 22.9 al 22.10.2018 relativa agli investimenti effettuati dal 24.6 al 31.12.2017.

Entro il 21.11.2018 il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria provvede alla Pubblicazione del Provvedimento di attribuzione dell’ammontare del credito d’imposta spettante.

Qualora le richieste superino le risorse stanziate, il credito sarà ripartito tra tutti gli aventi diritto in misura proporzionale al credito d’imposta astrattamente spettante”.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24.