Il 13 luglio 2018 è entrato in vigore il cosiddetto 

“Decreto Dignità”

che apporta diverse e rilevanti modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato ed innalza inoltre per questo tipo di contratto la contribuzione addizionale a carico azienda.

Al fine di permettere una miglior comprensione della circolare, prima di procedere con l’analisi dei cambiamenti riportati, è opportuno soffermarsi sulla differenza tra:

  • Rinnovo di contratto: si ha tale figura quando un preesistente contratto giunge al termine (indipendentemente dal fatto che lo stesso sia stato prorogato una o più volte), con conseguente stipulazione di un contratto ex novo che riproduce integralmente il contenuto di quello cessato.

Ricordiamo che nel caso in cui il primo rapporto di lavoro abbia una durata inferiore ai 6 mesi, si dovrà rispettare un intervallo di 10 giorni per poter procedere ad un rinnovo; nel caso in cui il primo rapporto di lavoro abbia una durata superiore ai 6 mesi il secondo rinnovo potrà essere stipulato solo dopo un intervallo di 20 giorni.

Tali intervalli di tempo possono essere derogati dalla contrattazione collettiva.

  • Proroga di contratto: per proroga si intende il protrarsi nel tempo di un contratto attraverso il rinvio di un termine o di una scadenza; il contratto a tempo determinato ha un termine finale di durata, il quale può essere spostato in avanti per volontà delle parti, ferme restando le altre clausole contrattuali.

Di seguito riepiloghiamo le novità principali del Decreto Legge:

– Contratto a tempo determinato art.1. D.L. 87/2018

La nuova disciplina si applica ai contratti di lavoro stipulati successivamente al 14 luglio 2018 e ai nuovi rinnovi e proroghe di contratti stipulati in data antecedente all’entrata in vigore del decreto.

Il contratto a termine stipulato senza l’indicazione di particolari esigenze temporanee ed organizzative avrà una durata massima di 12 mesi, (anziché gli attuali 36 mesi); la sua durata massima potrà essere estesa fino ai 24 mesi SOLO IN PRESENZA DI:

  • Esigenze temporanee ed oggettive estranee all’ordinaria attività o esigenze sostitutive di altri lavoratori;
  • Esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;

Tali esigenze dovranno risultare da atto scritto.

La durata dei rapporti di lavoro intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lavoratore non potrà comunque superare i 24 mesi: in caso di superamento di tale limite per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato a decorrere dalla data di superamento di tale termine.

– Proroghe e rinnovi del contratto a tempo determinato

Ribadiamo che dal 14 luglio 2018 la durata contratto a termine una volta scaduto il termine dei 12 mesi, potrà essere estesa fino ai 24 mesi SOLO IN PRESENZA DI:

  • Esigenze temporanee ed oggettive estranee all’ordinaria attività o esigenze sostitutive di altri lavoratori;
  • Esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;

Per quanto riguarda le proroghe, il contratto potrà essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle suddette esigenze.

Il termine del contratto può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, SOLO quando la durata iniziale del contratto sia inferiore ai 24 mesi e SOLO per un massimo di 4 volte nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero dei contratti rinnovati.

Qualora il numero delle proroghe fosse superiore, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato a decorrere dalla quinta proroga effettuata.

– Incremento contributo addizionale contratto a termine:

Dal 14 luglio 2018, ad ogni rinnovo di contratto a termine all’interno dei 24 mesi, l’importo del contributo addizionale per i contratti a termine stabilito dalla L. Fornero già pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali viene aumentato di 0,50 punti percentuali.

Di seguito un riepilogo dei contributi a carico azienda in presenza di più rinnovi:

  • Il primo contratto a termine stipulato dopo l’entrata in vigore del Decreto Dignità avrà un contributo addizionale per lavoro a termine pari allo 1,40%;
  • Al primo rinnovo di tale contratto, si applicherà lo 0,50 in più, pertanto il contributo addizionale diventerà 1,90%;
  • Al secondo rinnovo il contributo diventerà pari a 2,40%, cosi via crescendo.

Lo Studio, nella persona della Dottoressa Innocenti, rimane a disposizione per ogni chiarimento.