Un provvedimento riconosce un contributo a fondo perduto, per un importo massimo di 5mila euro, a favore degli esercenti commerciali di vicinato e di media e grande struttura (di cui all’art. 4, comma 1, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114) che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, o per l’apertura di nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi.

Al riguardo la norma prevede inoltre che:
1. l’incentivo è riconosciuto se il contenitore offerto dall’esercente sia riutilizzabile e rispetti la normativa vigente in materia di materiali a contatto con alimenti;
2. i clienti potranno comunque utilizzare contenitori propri purché riutilizzabili, puliti e idonei per uso alimentare;
3. l’esercente può rifiutare l’uso di contenitori che ritenga igienicamente non idonei.

Ddl C. 2267 di conversione in legge D.L. n. 111/2019