Tra le misure introdotte dal Governo con il Decreto Cura Italia del 17 Marzo 2020 è stata estesa la platea dei soggetti che possono chiedere la moratoria del mutuo sulla prima casa.

Occorrerà attendere norme e chiarimenti, ma nel frattempo è opportuno raccogliere la documentazione.

La sospensione delle rate dura:
– 18 mesi per lavoratori dipendenti
– 9 mesi per lavoratori autonomi (grazie al potenziamento del Fondo di garanzia e del Fondo solidarietà mutui prima casa: Fondo Gasparrini)

ATTENZIONE: il provvedimento tratta solo la sospensione delle rate dei mutui contratti per l’acquisto o la costruzione della prima casa. Le altre tipologie di mutui non sono agevolate.

REQUISITI:
– l’importo del mutuo prima casa deve essere inferiore a 250.000 €;
– il mutuo deve essere stato contratto da almeno un anno;
– nel caso di ritardo nei pagamenti, questi siano inferiori ai 90 giorni consecutivi.

SOGGETTI CHE POSSO ACCEDERE:
– titolari di partita IVA che hanno registrato una riduzione del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019. La riduzione deve essere connessa alla chiusura o alla riduzione del lavoro per l’emergenza Coronavirus. Il titolare di partita IVA dovrà autocertificare il calo del fatturato.
– lavoratori dipendenti che versano in condizioni di difficoltà economica dovuta a:

  • cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
  • cassa integrazione superiore a 30 giorni;
  • cessazione del lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
  • morte o riconoscimento di grave handicap o di invalidità civile oltre l’80%;
  • sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.

COME RICHIEDERLA
I richiedenti dovranno presentare domanda all’istituto bancario presso il quale hanno acceso il mutuo per mezzo della modulistica ufficiale e aggiornata disponibile sia sul sito del Ministero del Tesoro (www.dt.tesoro.it) sia su quello della Consap Spa (www.consap.it)
La banca analizzerà la documentazione e la inoltrerà a CONSAP la quale verificherà i presupposti ed emetterà il nulla osta alla sospensione entro 15 giorni lavorativi. Successivamente la banca comunica al richiedente l’avvenuta sospensione del pagamento della rata del mutuo.

È CONVENIENTE?
Per tutta la durata della moratoria il fondo verserà alle banche, in sostituzione del mutuatario, solo il 50% della quota dei mancanti interessi maturati sulle rate non versate. La parte restante degli interessi maturati durante la sospensione resterà a carico del titolare del contratto del mutuo. Questo motivo potrebbe precludere al richiedente un’eventuale surroga del mutuo.
Consigliamo di valutare bene se questa richiesta è veramente necessaria. L’alternativa potrebbe essere quella di aspettare che termini il periodo di criticità per poi optare per una surroga o una rinegoziazione, se necessario allungando il piano di ammortamento.