Dal 1° ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi, impegnati in cantieri temporanei e mobili, dovranno essere in possesso di una patente a crediti (o a punti) per la sicurezza. In vista dell’imminente entrata in vigore della patente a crediti, è opportuno assicurare una gestione responsabile dei luoghi di lavoro e dei cantieri per non incorrere in pesanti sanzioni.
L’art. 29, comma 19 del D.L. n. 19/2024, c.d. Decreto “PNRR 4” (convertito con Legge n. 56/2024) ha infatti, ottenuto l’ok dalle parti sociali. Il testo dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, come sostituito dal predetto art. 29, rubricato “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” stabilisce che a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo … le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e delle imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III. Le Società organismi di attestazione (SOA) sono organismi di diritto privato che, su autorizzazione dell’Autorità nazionale anticorruzione, accertano l’esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione, ossia della conformità dei requisiti alle disposizioni UE.
Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.
La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:
- Iscrizione alla CCIAA;
- Adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- Possesso del DURC – documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- Possesso del DVR – documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- Possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- Avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Il possesso dei requisiti è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro.
La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio.
Decorsi 12 mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.
La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente ai soggetti di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.
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