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BANCAROTTA E OMESSA TENUTA DELLA CONTABILITÀ

Bancarotta semplice: sufficiente l'omessa tenuta della contabilità

Con la sentenza n. 31955 del 26 agosto 2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla responsabilità dell’amministratore in merito alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.

Per la configurazione del reato di bancarotta semplice documentale (art. 217, comma 2, Legge Fall.), l’elemento soggettivo può consistere indifferentemente nel dolo o nella colpa: è sufficiente che l’amministratore ometta di tenere la contabilità con coscienza e volontà oppure per semplice negligenza o trascuratezza.

Nel caso esaminato, la Corte d’Appello – a seguito di un precedente annullamento con rinvio – aveva riqualificato la condotta di un amministratore da bancarotta fraudolenta a bancarotta semplice, rideterminando la pena in dieci mesi di reclusione. I giudici di merito hanno rilevato che, pur essendovi stata un’omessa tenuta dei libri contabili protrattasi per oltre un decennio (dal 2007), mancava la prova del dolo specifico, ovvero della volontà finalisticamente orientata a recare pregiudizio ai creditori o a procurarsi un ingiusto profitto.

La Suprema Corte distingue nettamente le fattispecie:

  •   *   Bancarotta fraudolenta documentale: richiede la prova del dolo (specifico per la sottrazione o l’omessa tenuta; generico per la tenuta irregolare tali da impedire la ricostruzione del patrimonio). Il dolo non può essere presunto dalla mera mancanza o irregolarità dei libri.
  •   *   Bancarotta semplice documentale: punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chi non ha tenuto o ha tenuto in modo incompleto le scritture nei tre anni antecedenti alla liquidazione, ed è integrata anche dalla sola colpa.

 

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’amministratore, giudicando non credibili e prive di riscontro documentale (mancanza di denunce o prove) le giustificazioni fornite su presunti furti o eventi atmosferici (una mareggiata) che avrebbero distrutto le scritture.

La Corte ha ribadito che il ruolo di amministratore comporta precisi doveri di vigilanza e controllo (ex art. 2392 c.c.) e che la bancarotta semplice è un reato di pericolo punibile anche a titolo di colpa.

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