OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA – LA NOVITÀ INTRODOTTA DAL C.D. DECRETO FISCALE.
Rif. “Decreto Fiscale” (D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, pubblicata in G.U. n. 301 del 20 dicembre 2021).
Con riferimento alle attività dei lavoratori autonomi occasionali, il cosiddetto “Decreto Fiscale” (D.L. 21 ottobre 2021, n. 146) ha introdotto la seguente novità:
- Obbligo in capo ai committenti di segnalare in via preventiva le prestazioni svolte dai lavoratori autonomi occasionali all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.
Chi è il prestatore di lavoro autonomo occasionale
Il prestatore di lavoro autonomo occasionale è colui che svolge un’opera o un servizio a favore di un committente, senza alcun vincolo di subordinazione, dietro il pagamento di un corrispettivo e in via occasionale.
Il lavoro autonomo occasionale quindi, per definizione, riguarda esclusivamente l’esercizio di arti o professioni, svolte in modo non abituale e non “professionale”.
Questo significa che ogni tipologia di attività commerciale è esclusa dall’utilizzo di questa disciplina.
Idem restano escluse tutte quelle attività di arti o professioni per le quali si rende obbligatoria l’iscrizione a un ordine professionale.
Ricordiamo che i lavoratori autonomi occasionali sono obbligati a iscriversi alla Gestione Separata INPS qualora i compensi corrisposti nell’arco dell’anno siano superiori ai 5.000 euro lordi annui.
La novità: Comunicazione preventiva obbligatoria
Come sopradetto, l’emendamento in sede di conversione in Legge del cd. Decreto Fiscale (D.L. 21 ottobre 2021, n. 146) ha introdotto l’obbligo in capo ai committenti di segnalare in via preventiva le prestazioni svolte dai lavoratori autonomi occasionali all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.
Questo al fine di rafforzare la tutela e la sicurezza dei lavoratori e di contrastare il lavoro irregolare di questa categoria.
Tale comunicazione dovrà avvenire mediante:
- L’invio di una mail a indirizzo di posta elettronica certificata;
- Il servizio telematico appositamente previsto, come avviene in caso di utilizzo di lavoratori a chiamata, secondo le regole previste dall’art. 15, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2015.
La nuova disposizione prevede, in caso di violazione, una sanzione amministrativa di importo compreso tra 500 e 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo per cui sia stata omessa la comunicazione preventiva.
Come specificato nel ddl di conversione, in tale ipotesi “non si applicherà la procedura di diffida, prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004”.
È stato stabilito, inoltre, che l’Ispettorato del Lavoro può adottare verso il committente un provvedimento di sospensione laddove si riscontri che “almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”.
Sei interessato a ricevere maggiori approfondimenti?
Prenota un appuntamento o una call con i nostri consulenti.
Richiedi una consulenza GRATUITA
E-mail: info@studiodieffesrl.com | Telefono: +39 035.0401063 | Cellulare: +39 339.8475922
