AGGIORNAMENTO DEL 12 DICEMBRE 2019: ciò che effettivamente partirà per tutti i contribuenti il 1° Gennaio 2020 sarà solo l’obbligo della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, fatto salvo che PER I PRIMI SEI MESI D’OBBLIGO, E’ POSSIBILE CONTINUARE AD EMETTERE RICEVUTE FISCALI O SCONTRINI UTILIZZANDO IL REGISTRO DEI CORRISPETTIVI ED OTTEMPERANDO ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI ENTRO LA FINE DEL MESE SUCCESSIVO ALL’OPERAZIONE.
ARTICOLO DEL 27 SETTEMBRE 2019:
Si avvicina l’addio al vecchio scontrino e alla vecchia ricevuta fiscale. I primi a doversene “distaccare” sono i commercianti e gli esercenti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate con un volume di affari, nel 2018, superiore a 400mila euro; dal 1° gennaio 2020 toccherà a tutti gli altri.
I corrispettivi ricevuti non saranno più documentati con il rilascio di scontrini e ricevute ma verranno memorizzati elettronicamente e trasmessi per via telematica all’Agenzia delle entrate (scontrino elettronico).
Il nuovo adempimento sostituisce l’obbligo di annotazione dei corrispettivi nell’apposito registro e quello di rilascio
della ricevuta o dello scontrino fiscale.
Cosa occorre fare:
- rilasciare al consumatore finale al posto dello scontrino o della ricevuta fiscale un “documento commerciale” rilasciato dal “registratore telematico” installato;
- memorizzare elettronicamente i dati riguardanti i corrispettivi giornalieri nel “registratore telematico”;
- inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.a