Il Decreto crescita, convertito nella Legge 28 giugno 2019 n. 58, a decorrere dal 30 giugno 2019, reintroduce la denuncia fiscale per la vendita di alcolici a carico anche delle attività che dal 2017 ne erano state esentate.

L’Agenzia delle Dogane indica che la licenza va richiesta da tutte le aziende che hanno intrapreso l’attività (ex novo o subentro) anche nel periodo dell’abolizione della stessa. 
Dopo due anni di esenzione, viene reintrodotta pertanto la licenza fiscale di esercizio a carico di numerose attività produttive per la vendita di alcolici anche per i pubblici esercizi e per gli esercizi di intrattenimento pubblico.

Questo obbligo coinvolgerà:

– aziende produttrici di prodotti a base alcolica;

– le attività di somministrazione (bar, ristoranti, discoteche, agriturismi, ecc…)

– le attività di commercio al dettaglio (drogherie, minimarket;

– le attività di commercio all’ingrosso.

Attenzione:
Questo adempimento non viene richiesto per chi ha già provveduto alla richiesta di licenza fiscale.

A breve tutti i soggetti obbligati saranno, con ogni probabilità, sottoposti a controlli nel rispetto della normativa dalle Autorità competenti.

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