Il disegno di legge di Bilancio 2020, ora all’esame del Senato, introduce, per il triennio 2020-2022, un credito d’imposta “green” nella misura del 10%, per gli investimenti in macchinari e software effettuati a partire dal 1° gennaio 2017, facenti parte di un progetto di trasformazione tecnologica con un determinato obiettivo ambientale.

Al riguardo si precisa quanto segue.

  • L’ incentivo sarà riconosciuto per determinati progetti ambientali che includono beni strumentali nuovi compresi nell’elenco di cui agli allegati AB annessi alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017);
  • la misura del credito d’imposta è rapportata alle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
  • il credito d’imposta spetta in relazione al raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi ambientali:

1.generare incrementi di produttività a fronte di un minore utilizzo di materie prime, materiali ed energia e una minore produzione di rifiuti rispetto alle tecnologie attualmente utilizzate;

2.generare ridotte emissioni inquinanti da processi industriali in aria, acqua e suolo a parità o a fronte di minore intensità energetica o maggiore produttività ulteriori rispetto ai beni attualmente utilizzati e ai limiti già previsti dalla legislazione ambientale vigente;

3.generare ridotte emissioni di carbonio da processi industriali a parità o a fronte di minore intensità energetica o maggiore produttività rispetto ai beni attualmente utilizzati;

4.realizzare utilizzi alternativi dei materiali;

  • Sono ammessi al credito d’imposta i costi di periodo funzionali al progetto ambientale relativi a:

1.competenze tecniche e privative industriali relativi all’acquisizione di conoscenze e di brevetti;

2.consulenze specialistiche;

3.personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegati nel progetto ambientale;

5.a tal fine, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile adotterà apposite linee guida per la valutazione tecnica dei progetti nel rispetto degli obiettivi di cui sopra;

6.l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la conformità del progetto di trasformazione tecnologica alle linee guida devono risultare da apposita certificazione rilasciata rispettivamente dal revisore legale dei conti e da un ente di certificazione accreditato;

7.il credito d’imposta – riconosciuto, fino a un importo massimo annuale di 60mila euro per ciascun beneficiario – dev’essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’Irap ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal 1° gennaio 2021 in tre quote annuali di pari importo.