Il disegno di legge di Bilancio 2020, ora all’esame del Senato, introduce, per il triennio 2020-2022, un credito d’imposta “green” nella misura del 10%, per gli investimenti in macchinari e software effettuati a partire dal 1° gennaio 2017, facenti parte di un progetto di trasformazione tecnologica con un determinato obiettivo ambientale.
Al riguardo si precisa quanto segue.
- L’ incentivo sarà riconosciuto per determinati progetti ambientali che includono beni strumentali nuovi compresi nell’elenco di cui agli allegati A e B annessi alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017);
- la misura del credito d’imposta è rapportata alle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
- il credito d’imposta spetta in relazione al raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi ambientali:
1.generare incrementi di produttività a fronte di un minore utilizzo di materie prime, materiali ed energia e una minore produzione di rifiuti rispetto alle tecnologie attualmente utilizzate;
2.generare ridotte emissioni inquinanti da processi industriali in aria, acqua e suolo a parità o a fronte di minore intensità energetica o maggiore produttività ulteriori rispetto ai beni attualmente utilizzati e ai limiti già previsti dalla legislazione ambientale vigente;
3.generare ridotte emissioni di carbonio da processi industriali a parità o a fronte di minore intensità energetica o maggiore produttività rispetto ai beni attualmente utilizzati;
4.realizzare utilizzi alternativi dei materiali;
- Sono ammessi al credito d’imposta i costi di periodo funzionali al progetto ambientale relativi a:
1.competenze tecniche e privative industriali relativi all’acquisizione di conoscenze e di brevetti;
2.consulenze specialistiche;
3.personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegati nel progetto ambientale;
5.a tal fine, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile adotterà apposite linee guida per la valutazione tecnica dei progetti nel rispetto degli obiettivi di cui sopra;
6.l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la conformità del progetto di trasformazione tecnologica alle linee guida devono risultare da apposita certificazione rilasciata rispettivamente dal revisore legale dei conti e da un ente di certificazione accreditato;
7.il credito d’imposta – riconosciuto, fino a un importo massimo annuale di 60mila euro per ciascun beneficiario – dev’essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’Irap ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal 1° gennaio 2021 in tre quote annuali di pari importo.