È stato pubblicato ieri sera in Gazzetta Ufficiale il D .L. 8 aprile 2020, n. 23 (“Decreto liquidità”), approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento – che entra in vigore oggi, 9 aprile – contiene nuove misure fiscali per fronteggiare l’emergenza Coronavirus: tra queste, confermate le ulteriori sospensioni di termini per adempimenti e versamenti fiscali, contributivi e di ritenute anche per i mesi di aprile e maggio e l’inapplicabilità delle sanzioni in presenza di talune violazioni.

Importante anche la parte dedicata alle misure finalizzate a favorire l’accesso al credito e a sostenere la liquidità delle imprese con prestiti garantiti dallo Stato e il rafforzamento del Fondo di garanzia per le Pmi.

Il decreto-legge dispone, tra l’altro, che in presenza di specifiche condizioni, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, sono sospesi – per i mesi di aprile e maggio 2020 – i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

  1. alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (di cui agli artt. 2 3 e 2 4 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i medesimi soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  2. all’Iva;
  3. ai contributi previdenziali e assistenziali;
  4. ai premi per l’assicurazione obbligatoria. Al riguardo si precisa quanto segue:
  • la norma si applica agli esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia;
  • il limite di ricavi o compensi (50 milioni) si riferisce al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame;
  • la sospensione dei termini è limitata ai soggetti che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
  • i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato;
  • la sospensione opera anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia e che hanno intrapreso l’attività dopo il 31 marzo 2019;
  • qualora il contribuente non rientri nei parametri richiesti per fruire della sospensione di cui sopra, resta ferma la sospensione fino al 30 aprile 2020 – con ripresa in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020 – dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (sulla base di quanto dispone il decreto “Cura Italia” – D .L. 1 7 marzo 2020, n. 18).

La sospensione di tali versamenti è prevista, in presenza di determinate condizioni, anche per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro. In tali casi la sospensione dei termini è limitata ai soggetti che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito rispettivamente una diminuzione dei ricavi e dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, e nel mese di aprile 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, la sospensione del versamento IVA per i mesi di aprile e maggio si applica a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente.