L’art. 4 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, prevede l’annullamento automatico – alla data del 31 dicembre 2018 – dei debiti di importo residuo non superiore a 1.000 euro, calcolato alla data del 24 ottobre 2018 e comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. La norma dispone inoltre quanto segue:

  1. le somme versate anteriormente al 24 ottobre 2018 restano definitivamente acquisite;
  2. le somme versate dal 24 ottobre 2018 sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, oppure, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell’art. 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.

Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 16 aprile 2020, n. 107, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

  1. a seguito di questa forma di cancellazione ex lege, il creditore aveva tempo fino al 31 dicembre 2019 per adeguare le proprie scritture contabili;
  2. è possibile emettere un’unica nota di variazione riepilogativa di tutte le operazioni stralciate;
  3. con riferimento alle imposte dirette, la deducibilità della perdita su crediti dev’essere verificata alla luce dell’ 101, comma 5, del Tuir.

Si ricorda inoltre che con la Risposta all’istanza di interpello 11 marzo 2020, n. 90, l’Agenzia aveva confermato che lo stralcio dei debiti residui di importo inferiore a 1.000 euro rientra nell’ambito applicativo dell’art. 26, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Tale norma riconosce infatti al cedente o prestatore il diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’art. 25 del medesimo decreto, quando l’operazione viene meno in tutto o in parte “in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili”, nonché “per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose”.