Alle imprese che dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 (oppure entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti di almeno il 20% del costo di acquisizione) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia è riconosciuto un credito d’imposta.

A tal fine si precisa quanto segue:

  • sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali, ad eccezione dei veicoli di cui all’art. 164, comma 1, del Tuir, dei beni per i quali è prevista un’aliquota tabellare di ammortamento inferiore al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all’allegato n. 3 annesso alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti;
  • sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali di cui all’allegato B annesso alla citata Legge n. 232/2016;
  • il credito d’imposta è riconosciuto in misura variabile – dal 6 al 40% – a seconda della tipologia di bene;
  • il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.