Le principali novità riguardanti i modelli ISEE elaborati a partire dal 1 gennaio 2020 sono le seguenti:

  
VALIDITA’Le DSU compilate a partire dal 1° gennaio 2020 hanno validità fino al 31 dicembre 2020
FIGLI A CARICOI figli maggiorenni sono considerati a carico IRPEF dei genitori se hanno redditi non superiori alla soglia di euro 2.840,51, ma tale limite elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni. Esempio: al momento della presentazione della DSU nel 2020 il figlio non è coniugato, non ha figli, risiede da solo, ha 23 anni e nel 2018 aveva percepito redditi per euro 3.500. A fini Isee dovrà essere considerato a carico dei genitori ed essere inserito nel nucleo Isee degli stessi.
PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIAREIl periodo di riferimento sia dei redditi che dei patrimoni è il secondo anno precedente l’anno di presentazione della dichiarazione. I patrimoni (beni immobili, mobili, conti, carte, libretti…) non sono dunque più aggiornati al 31 dicembre dell’anno precedente, ma sono uniformati ai redditi e aggiornati al secondo anno precedente. Pertanto, per le DSU compilate a partire dal 1° gennaio 2020, il riferimento è l’anno 2018 sia per i redditi sia per i patrimoni.
REDDITI IMPONIBILI IRPEFIl quadro FC8 deve essere compilato unitamente alla DSU solo se, nell’anno di riferimento della DSU (2018 per l’ISEE 2020), uno o più componenti del nucleo familiare era esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e privo della Certificazione Unica ovvero era in una situazione di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali. E’ utile però fare una distinzione: se il soggetto ha presentato la dichiarazione dei redditi relativi al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU (730/2019 o modello Redditi PF 2019), oppure possiede una sola CU conguagliata dal sostituto d’imposta, il reddito complessivo irpef non deve essere autodichiarato a quadro FC8 (perchè il dato verrà recuperato in automatico dall’Inps interrogando gli archivi dell’Agenzia delle Entrate); se, invece, il soggetto è esonerato ed è privo di CU rilasciata da un sostituto d’imposta, ovvero possiede più CU non conguagliate, ovvero è in una situazione di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali, sarà necessario compilare il quadro FC8 inserendo l’importo del reddito complessivo a fini IRPEF riferito ai redditi prodotti nel 2018.