Agevolazioni Fiscali

REGIME FORFETTARIO: FATTURAZIONE ELETTRONICA

Dal 1° gennaio 2024 l'obbligo di fatturazione elettronica si estenderà a tutti i contribuenti in regime forfettario.

Il 1° luglio 2022 la fatturazione elettronica era diventata obbligatoria solo per i forfettari che nell’anno precedente avessero percepito ricavi o compensi superiori a 25.000€.

Il passaggio della modalità dal sistema cartaceo a quella elettronica comporta però delle implicazioni.

La numerazione, ad esempio, delle fatture elettroniche e di quelle analogiche può proseguire ininterrottamente, precisando però che deve essere garantita l’identificazione univoca della fattura vale a dire che non vi siano “salti” o “duplicazione” nella numerazione. Tuttavia è consigliabile far partire la numerazione a inizio anno dalla numero “1”.

In merito agli obblighi di conservazione dei documenti occorre che le fatture cartacee siano ancora conservate in forma cartacea mentre quelle elettroniche dovranno essere conservate in modalità elettronica.

Un’altra implicazione è quella relativa all’imposta di bollo da € 2,00. 

A tal proposito si ricorda che chi adotta il regime “forfettario/minimo” non applica l’IVA sulle fatture emesse, ma apporrà la marca da bollo da € 2,00 nel caso in cui l’importo della fattura sia superiore ad € 77,45.

    • Nel caso di fattura cartacea la marca da bollo deve essere acquistata mediante un contrassegno telematico presso ricevitorie autorizzate ed essere apposta sulla fattura emessa. È necessario che tale contrassegno telematico deve avere data uguale o al massimo antecedente alla data di emissione della fattura.
    • Nel caso di fattura emessa in modalità elettronica anche la relativa marca da bollo verrà apposta in modalità digitale indicando nell’apposito programma di fatturazione “SI” nel campo “Bollo Virtuale”. Il pagamento delle marche da bollo avverrà in maniera virtuale.

 

Trimestralmente dovrà essere fatto il conteggio dei “bolli” utilizzati e dovrà essere versato il relativo importo a mezzo F24 o mediante IBAN se si utilizza il canale dell’Agenzia delle Entrate.

 

TRIMESTRE

SCADENZA VERSAMENTO “IMPOSTA DI BOLLO”

primo

31 maggio

secondo

30 settembre

terzo

30 novembre

quarto

28 febbraio (anno successivo)

 

Tuttavia è da precisare che se l’importo da versare inerente:

    • il 1° trimestre non supera € 5.000 il pagamento può essere effettuato entro il 30 settembre;
    • il 1° e 2° trimestre (nel loro complesso) non supera € 5.000 il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

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