In merito al cosiddetto voucher “salva-vacanza” – introdotto dall’art. 88 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, che ha integrato l’art. 28 del D.L. 2 marzo 2020 n. 9 – Federalberghi ha precisato quanto segue:

1. si tratta di un titolo di credito rilasciato a chi, dopo aver prenotato o acquistato un soggiorno, versando il relativo prezzo o una caparra, è costretto a rinunciarvi a causa dell’emergenza Coronavirus;

2. la misura si applica a tutti i contratti di soggiorno per i quali sia stato effettuato un pagamento e a tutte le strutture ricettive italiane, a prescindere dalla nazionalità del cliente e dalla sede dell’agenzia di viaggio o del portale attraverso cui è stata effettuata la prenotazione;

3. un meccanismo analogo è previsto anche per i titoli di viaggio (aereo, treno, nave, ecc.) e per i pacchetti turistici;

4. per ottenere il voucher occorre comunicare alla struttura ricettiva il ricorrere di una situazione di impossibilità sopravvenuta entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento, oppure 30 giorni dall’annullamento, sospensione o rinvio dell’evento;

5. entro 15 giorni dalla comunicazione, la struttura ricettiva procederà al rimborso del corrispettivo versato per il soggiorno o all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione;

6. qualora la struttura abbia temporaneamente sospeso l’attività o la fornitura di alcuni servizi, potrà offrire, in alternativa al voucher, un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, oppure procedere al rimborso del prezzo;

7. se la prenotazione viene cancellata per una ragione diversa da quelle previste dalla legge (ad esempio, la data del soggiorno o la località non sono soggetti a provvedimenti restrittivi), si applicano le regole normali previste dal contratto e dal codice civile.

Si ricorda che il disegno di legge di conversione del D.L. 18/2020 (decreto “Cura Italia”) è stato approvato nei giorni scorsi dal Senato, ed ora è all’esame della Camera.