LE ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE CERTIFICAZIONI PRODOTTE DAI LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI.

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Con riferimento al periodo d’emergenza Covid-19, l’INPS ha fornito le indicazioni sulla gestione delle certificazioni di malattia prodotte dai lavoratori dipendenti privati – Messaggio n. 2584 del 24 giugno 2020.

  • Quarantena equiparata alla malattia

Il periodo trascorso in quarantena, con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, è equiparato a malattia.

Ai fini dell’equiparazione, il lavoratore è tenuto a farsi rilasciare dal medico curante la certificazione di malattia. Nel documento dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica. In caso il certificato di malattia sia emesso in modalità cartacea, anziché telematicamente, il lavoratore dovrà trasmetterlo all’INPS entro 2 giorni, allegando le informazioni relative al provvedimento.

  • Patologie di particolare gravità

L’intero periodo di assenza dal servizio, verificatosi entro il 31 luglio 2020, per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazioni di gravità o in possesso di una certificazione medica che attesti la condizione di rischio (immunodepressione, patologie oncologiche e relative terapie salvavita), è equiparato a degenza ospedaliera.

Ai fini del riconoscimento della prestazione di degenza ospedaliera, il lavoratore è tenuto a farsi rilasciare dal medico curante la certificazione di malattia. L’INPS ricorda che, in mancanza di familiari a carico del lavoratore, la normale indennità di malattia è decurtata dei 2/5. La trasmissione della certificazione prodotta in modalità cartacea deve avvenire entro l’anno di prescrizione della prestazione.

  • Malattia per COVID-19

Il lavoratore in malattia accertata da COVID-19 necessita il rilascio del solo certificato redatto dal medico curante.

INPS precisa che non è necessario nessun provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.

  • Periodi precedenti al 17 marzo 2020

Le “Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato” (art. 26 del D.L. n. 18/2020) sono entrate in vigore il 17 marzo 2020.

Ne conviene quindi che quanto sopradetto vale per tutti i certificati emessi a partire da tale data.

Per quanto riguarda, invece, il riconoscimento dell’indennità di malattia per i periodi antecedenti al 17 marzo 2020, il legislatore ha stabilito che vengono considerati validi:

  • I certificati medici prodotti anche in assenza del prescritto provvedimento dell’operatore di sanità pubblica;
  • I provvedimenti emessi dall’operatore di sanità pubblica presentati dai lavoratori anche in assenza dei certificati di malattia redatti dai medici curanti.

Volete saperne di più in merito alla tutela previdenziale della malattia durante il periodo dell’emergenza Covid-19?

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